
Sono considerati usuranti non solo i lavori gravosi indicati dal decreto appena menzionato, ma anche chi svolge per un numero minimo di giornate durante l’anno l’attività lavorativa nei turni di notte.
In particolare, tra i lavoratori che hanno diritto alla pensione di anzianità per aver svolto turni notturni, nelle rispettive imprese o in modo autonomo, sono compresi:
- i dipendenti che hanno svolto almeno 78 giorni l’anno di lavoro di notte possono uscire dal lavoro con la quota 97,6;
- i dipendenti che hanno svolto un numero compreso tra 72 e 78 giorni l’anno di turni notturni possono usufruire della quota 98,6 ai fini pensionistici;
- i dipendenti che hanno svolto un numero compreso tra 64 e 72 giorni l’anno di turni notturni ricevono l’aumento di due anni per i requisiti necessari per la pensione di anzianità, con la possibilità di beneficiare di quota 99,6.
Il riconoscimento del lavoro notturno come usurante ai fini pensionistici, però, richiede che l’attività sia svolta per almeno la metà della vita lavorativa. In alternativa, il lavoro notturno deve essere stato praticato per almeno 7 anni negli ultimi 10 prima della pensione.
Per usufruire della pensione con 41 anni di contributi, invece, è necessario aver svolto lavoro notturno per almeno 64 notti all’anno. Qualora un anno non si raggiunga il numero minimo di giornate, viene eliminato dal calcolo delle annualità valide per le agevolazioni pensionistiche.